Cass. pen. n. 46866 del 22 dicembre 2005

Testo massima n. 1


Ai fini del riconoscimento dell'effetto attenuante al risarcimento del danno (art. 62, comma primo, n. 6 c.p.) è necessario che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione qua ante, non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato. Ne deriva che è immune da censure la decisione del giudice di appello che escluda detta attenuante nei confronti dell'imputato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 L. fall.), il quale si sia limitato a restituire le somme indebitamente percepite a titolo di emolumenti non dovuti.

Normativa correlata