Cass. pen. n. 45957 del 19 dicembre 2005
Testo massima n. 1
La molestia sessuale si differenzia dall'abuso — anche nella forma tentata — in quanto prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e normalmente si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con petulanti telefonate o con espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta.