Cass. pen. n. 43342 del 29 novembre 2005

Testo massima n. 1


A seguito della nuova formulazione dell'art. 62 n. 4 c.p., recata dall'art. 2 L. 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso (fattispecie relativa a delitto di falso nummario).

Normativa correlata