Cass. pen. n. 36526 del 7 ottobre 2005
Testo massima n. 1
In tema di estorsione, è configurabile l'ingiustizia del profitto con riferimento al prestito concesso dal gestore di una bisca clandestina ai giocatori per incoraggiarne la frequentazione, trattandosi di contratto di mutuo funzionalmente collegato a quello di gioco, il cui adempimento non è tutelato dall'ordinamento. (Nella specie, l'agente concedeva in via preventiva ai frequentatori dei prestiti, facendosi consegnare in garanzia assegni bancari e titoli cambiari, ed otteneva la restituzione del credito, minacciando i debitori, per lo più professionisti ed imprenditori, di mettere all'incasso i titoli).