14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1464 del 17 maggio 1974
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il codice civile vigente nel regolare la figura dell’errore essenziale, quale causa di annullamento del contratto, con l’introdurre il requisito della riconoscibilità [ art. 1428 c.c. ], ignoto alla disciplina precedente, ha espunto quello della scusabilità, che veniva considerato, sotto il vigore del precedente codice, come elemento necessario per integrare la detta figura di vizio del consenso, anche se non legislativamente previsto.
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