Cass. pen. n. 24330 del 28 giugno 2005
Testo massima n. 1
In tema di reati contro il patrimonio, integra il delitto di furto (art. 624 c.p.) la sottrazione di beni già rubati dal terzo, in quanto la cosa rubata e successivamente abbandonata dal ladro non costituisce res derelicta appropriabile, in quanto tale, da chiunque, posto che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell'avente diritto e tale non può essere considerato il ladro; ne deriva che la cosa rubata, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario.