Cass. pen. n. 23639 del 23 giugno 2005
Testo massima n. 1
La liberazione condizionale postula un giudizio prognostico circa la condotta della persona condannata tale escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile grado di pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti. Pertanto la gravità del reato e la capacità a delinquere palesata con la sua commissione possono assumere rilevanza esclusivamente come dato iniziale della valutazione che deve avere riguardo al comportamento tenuto dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena.