Cass. pen. n. 46236 del 29 novembre 2004

Testo massima n. 1


La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione non soltanto nelle ipotesi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi dell'art. 671, comma primo, c.p.p., ma anche nel caso di revoca di uno o più sentenze di condanna, in quanto i fatti giudicati non sono più preveduti come reato, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, c.p. e 673 c.p.p., qualora, a seguito della stessa revoca e della conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il complessivo limite di pena previsto dall'art. 163 c.p., e ciò sia per l'identità di ratio tra la situazione in esame e quella dell'art. 671 del codice di rito, sia perché l'applicazione del beneficio in sede esecutiva rientra tra possibili «provvedimenti conseguenti» alla revoca di sentenza di condanna per abolitio criminis.

Normativa correlata