14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3504 del 23 ottobre 1975
Testo massima n. 1
Qualora l’immobile venduto risulti costruito in violazione delle limitazioni legali della proprietà, la pretesa del proprietario del fondo contiguo, diretta ad ottenere il rispetto di tali limitazioni, va ricondotta all’ipotesi dell’evizione parziale [ art. 1484 c.c. ], se dall’accoglimento della pretesa derivi la parziale perdita, per demolizione, dell’immobile venduto, ovvero all’ipotesi della garanzia ex art. 1489 c.c. la quale concerne non soltanto l’aggravio della cosa con oneri o con diritti personali o reali di terzi, ma altresì la soggezione dell’acquirente alla potestà del terzo di eliminare la situazione illegale quando all’accoglimento della pretesa consegua una restrizione nel godimento dell’immobile, salva la sua identità strutturale.
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Testo massima n. 2
Qualora la cosa venduta sia gravata da oneri o da diritti di terzi di cui il compratore non aveva conoscenza, questi può esercitare le azioni di garanzia previste specificamente per la vendita dagli artt. 1484 e 1489 c.c., ma non l’azione di annullamento per errore, prevista per il contratto in genere dall’art. 1427 c.c., ostandovi il principio di specialità.
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