Cass. civ. n. 22900 del 11 novembre 2005

Testo massima n. 1


La domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile, stante l'inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi, perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione e del contratto nell'errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena. Nel caso, poi, di violenza psichica, non sussiste alcuna falsa rappresentazione della realtà del dichiarante, il quale invece la percepisce correttamente nella sua effettività a lui sfavorevole, e tuttavia l'accetta sotto la pressione della minaccia; quindi l'elemento costitutivo di questo vizio della volontà esclude quello degli altri due.

Testo massima n. 2


Le norme mediante le quali la legge 20 dicembre 1995, n. 534 (di conversione del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432) ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 cod. proc. civ. sono poste a tutela del diritto di difesa delle parti ed hanno natura inderogabile, onde, all'esito della udienza di prima comparizione, il giudice deve, d'ufficio, fissare l'udienza di trattazione, come vuole la lettera dell'art. 180, che prevede "in ogni caso" la fissazione di tale udienza. Peraltro, qualora il giudice d'appello ravvisi un vizio del procedimento consistente nell'omessa assegnazione al convenuto del termine di cui all'art. 180 cod. proc. civ., non vertendosi in una delle ipotesi previste dall'art. 354 cod. proc. civ., è tenuto soltanto a rimettere in termini le parti per l'esercizio delle attività deduttive e istruttorie non potute esercitare in primo grado. (Nella specie la Suprema Corte, confermando la sentenza d'appello, ha respinto la relativa doglianza, rilevando che il ricorrente si era limitato a riproporre l'istanza di ammissione della prova per testi, già esaminata e respinta dal giudice di primo grado, senza nulla dedurre in ordine alla mancata possibilità di ampliare il "thema decidendum").

Normativa correlata