Cass. pen. n. 36302 del 22 settembre 2003
Testo massima n. 1
In tema di danneggiamento, l'elemento oggettivo del reato consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza del reato.