Cass. pen. n. 3443 del 23 gennaio 2003

Testo massima n. 1


Sono utilizzabili le intercettazioni audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria, senza l'autorizzazione del Gip, nel bagno di un locale pubblico, in quanto deve escludersi che esso possa considerarsi luogo di privata dimora la quale, in virtù degli articoli 614 c.p. e 266 c.p.p., presuppone un soggiorno che, per quanto breve, abbia comunque una certa durata, tale da far ritenere apprezzabile l'esplicazione di vita privata che vi si svolge.

Normativa correlata