Cass. pen. n. 30137 del 17 luglio 2003

Testo massima n. 1


L'art. 274, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 267/2000, abrogando l'art. 106 del T.U. comunale e provinciale, approvato con R.D. n. 383/1934, non ha reso penalmente sanzionabile ai sensi dell'art. 650 c.p. le inosservanze di provvedimenti dell'autorità comunale che, in precedenza, sarebbero state sanzionate in via amministrativa. Tale modifica legislativa ha lasciato prive di sanzioni le violazioni dei suddetti provvedimenti, sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di alternatività e non di specialità. Tale conclusione trova conferma nella reintroduzione, ai sensi dell'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dell'assoggettamento di dette violazioni a sanzione amministrativa, anche se tale previsione opera solo per l'avvenire, in ossequio al principio di legalità affermato pure in materia amministrativa dall'art. 1 della L. n. 689/81.

Normativa correlata