14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1561 del 22 aprile 1975
Testo massima n. 1
La divisione della comunione ereditaria non è impugnabile per errore, quando questo sia caduto sulle operazioni divisionali, ma è bensì impugnabile quando l’errore sia caduto sui presupposti della divisione [ e così sulla quota spettante in astratto agli eredi ]. Tuttavia lo scioglimento della comunione ereditaria attuato mediante transazione non è impugnabile per errore, ancorché questo sia caduto su un presupposto dello scioglimento stesso [ quota spettante in astratto agli eredi ], quando il presupposto stesso abbia formato oggetto dell’accordo transattivo. Ciò perché la transazione è impugnabile per errore quando questo sia caduto sui presupposti pacifici del negozio transattivo, ma non quando sia caduto su questioni che abbiano formato oggetto della transazione stessa.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]