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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1561 del 22 aprile 1975

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1561 del 22 aprile 1975

Testo massima n. 1

La divisione della comunione ereditaria non è impugnabile per errore, quando questo sia caduto sulle operazioni divisionali, ma è bensì impugnabile quando l’errore sia caduto sui presupposti della divisione [ e così sulla quota spettante in astratto agli eredi ]. Tuttavia lo scioglimento della comunione ereditaria attuato mediante transazione non è impugnabile per errore, ancorché questo sia caduto su un presupposto dello scioglimento stesso [ quota spettante in astratto agli eredi ], quando il presupposto stesso abbia formato oggetto dell’accordo transattivo. Ciò perché la transazione è impugnabile per errore quando questo sia caduto sui presupposti pacifici del negozio transattivo, ma non quando sia caduto su questioni che abbiano formato oggetto della transazione stessa.

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