Cass. pen. n. 43202 del 19 dicembre 2002
Testo massima n. 1
La contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) non è configurabile quando la violazione dell'obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell'ordinamento. (Fattispecie concernente l'inottemperanza ad ordinanza sindacale meramente ripetitiva del divieto di superare i valori-limite di emissione e di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, attuativo del precetto posto e sanzionato dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995).
Testo massima n. 2
Il superamento dei valori-limite di rumorosità prodotto nell'attività di esercizio di un autodromo non integra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che è depenalizzata per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, data l'identità dell'illecito previsto da quest'ultima disposizione e di quello previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, che è sanzionato solo in via amministrativa, residuando un circoscritto ambito di applicazione della norma penale ai soli casi di violazione, nell'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, di disposizioni o prescrizioni diverse da quelle disciplinanti i limiti di emissioni o immissioni sonore (ad esempio, orari consentiti, adozione di particolari accorgimenti e simili).