Cass. pen. n. 29432 del 20 luglio 2001
Testo massima n. 1
Il delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.), concorre con quello di rapina (art. 628 c.p.), allorché gli esecutori di tale ultimo reato, all'unico fine di potersi allontanare più agevolmente dal luogo del delitto, privano taluno della libertà di locomozione.