Cass. pen. n. 27366 del 6 luglio 2001

Testo massima n. 1


Per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da potere recare disturbo ad una pluralità di soggetti.

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