Cass. pen. n. 22638 del 1 giugno 2001

Testo massima n. 1


Per l'accertamento del reato di corruzione propria commesso dagli appartenenti alla Guardia di Finanza, non occorre individuare quale sia esattamente l'atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito negoziato per far sfuggire una società commerciale ai controlli contabili, ma basta che sia stata accertata una grave violazione a tali doveri nella conduzione delle attività istituzionali loro demandate. (Fattispecie in cui gli agenti operarono eseguendo una «verifica» superficiale e affrettata, contravvenendo al dovere d'ufficio di accertare, in modo rigoroso ed imparziale, la situazione contabile della società esaminata).