Cass. pen. n. 21580 del 28 maggio 2001
Testo massima n. 1
In tema di impossessamento di beni archeologici o artistici, il reato previsto dall'art. 67 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 è fattispecie autonoma e distinta dal reato di furto, richiamato solo per la determinazione della pena; pertanto, non si applica la norma sulla perseguibilità a querela di parte aggiunta all'art. 624 c.p. dalla legge 25 giugno 1999, n. 205. Tale principio resta valido anche dopo l'emanazione del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, abrogativo della legge n. 1089 del 1939, il cui art. 125 tuttora sanziona il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.