Cass. pen. n. 5414 del 9 maggio 2000
Testo massima n. 1
In tema di furto, la perdita di disponibilità della cosa sottratta non è esclusa dalla conoscenza del luogo in cui essa è stata collocata dagli autori del furto e dal fatto di poterla seguire con lo sguardo, allorché in tale luogo il derubato non possa liberamente accedere in quanto appartenente agli autori del furto o a terzi.