Cass. pen. n. 536 del 5 aprile 2000
Testo massima n. 1
L'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6 c.p., secondo le modalità previste dall'art. 6 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, è applicabile a tutti i reati tributari, sia che incriminino condotte prodromiche, sia che l'evasione dell'imposta costituisca elemento costitutivo del reato; essa è applicabile anche se l'amministrazione finanziaria non si è costituita parte civile e richiede che il risarcimento sia avvenuto nelle forme previste dalla norma citata.