Cass. pen. n. 4057 del 30 marzo 2000

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore e subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l'estremo della minaccia come modalità dell'azione della sottrazione ed elemento costitutivo della rapina è “in re ipsa”, senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente direttamente collegata all'azione di apprensione del bene; in tal caso, infatti, si deve avere riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell'assistere impotente all'apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell'agente.

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