Cass. pen. n. 2512 del 29 febbraio 2000
Testo massima n. 1
In tema di libertà sessuale non è necessario che il dissenso della vittima si manifesti per tutto il periodo di esecuzione del delitto, essendo sufficiente che si estrinsechi all'inizio della condotta antigiuridica. Conseguentemente gli imputati non possono invocare a loro giustificazione di aver agito in presenza di un consenso dell'avente diritto, tacito o presunto, stante la tempestiva reazione della vittima nel momento iniziale.