Cass. pen. n. 12505 del 1 dicembre 2000

Testo massima n. 1


In tema di risarcimento dei danni derivanti da reato, è irrilevante la mancata citazione di uno tra i responsabili civili, atteso che la scelta del soggetto al quale richiedere il predetto risarcimento spetta alla parte danneggiata e che, trattandosi di obbligazioni ex illicito, vige la regola della solidarietà passiva, sicché il danneggiato può rivolgersi ad uno qualsiasi tra i soggetti obbligati.

Testo massima n. 2


In tema di ricorso per cassazione, non costituisce nuova deduzione la prospettazione operata dalla parte civile di un nuovo profilo di colpa, specificamente individuato nell’atto di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, ma già ben evidenziato nel capo di imputazione. (Fattispecie in cui, in presenza di imputazione per lesioni ed omicidio colposi, conseguenti alla circolazione automobilistica, eventi addebitati all’imputato in conseguenza della sua imprudente condotta di guida, avendo egli effettuato svolta a sinistra mentre il suo veicolo veniva superato da un altro, la ricorrente parte civile, a seguito di sentenza di assoluzione in secondo grado, ha denunziato violazione dell’art. 154, comma 1, lett. a) e comma 3, lett. b) del cod. strada, in relazione all’art. 40 c.p.).

Normativa correlata