14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 402 del 14 gennaio 1999
Testo massima n. 1
La deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non è inutilizzabile, giacché la sanzione processuale dell’inutilizzabilità discende da espressi divieti di acquisizione probatoria ex art. 191 c.p.p. [ inutilizzabilità generali ], ovvero da una specifica previsione — che nel caso non è rinvenibile nell’ordinamento — della sanzione in relazione a un’acquisizione difforme dai modelli legali [ inutilizzabilità speciali ]. Tuttavia, tale deposizione testimoniale — in quanto diretta a introdurre nel processo i risultati delle intercettazioni in una maniera difforme da quella desumibile dalla disciplina di cui al capo IV del titolo III del codice di procedura penale, posta a garanzia dei diritti della difesa — deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c ], c.p.p., la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell’art. 182 e dall’art. 180 c.p.p.
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