Cass. pen. n. 369 del 12 aprile 1999

Testo massima n. 1


La commissione, entro il termine di legge, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole (nella specie accertata con sentenza emessa a seguito di patteggiamento in appello), determina la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con precedente decisione, a nulla rilevando che questa sia stata assunta a seguito della procedura di cui agli artt. 444 e seguenti c.p.p.

Normativa correlata