Cass. pen. n. 1636 del 10 febbraio 1999

Testo massima n. 1


In tema di violenza sessuale, è illogico affermare che una ragazza possa subire supinamente uno stupro, che è una grave violenza alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto potersi dedurre presunzione di consenso al rapporto sessuale dalla circostanza che la vittima, al momento dell'amplesso, vestiva pantaloni tipo jeans, costituendo dato di comune esperienza l'impossibilità di sfilarli senza la fattiva collaborazione di chi li indossa).

Normativa correlata