Cass. pen. n. 14106 del 10 dicembre 1999
Testo massima n. 1
In tema di reato ex art. 628, secondo comma, c.p., il valore della res sottratta deve essere apprezzato per come la stessa si è presentata al momento di commissione del fatto. Ne consegue che, la sottrazione di una banconota, per quanto contraffatta, integra il reato in parola, in quanto la stessa banconota si prestava ad essere spesa e quindi convertita nel corrispondente valore del bene acquistabile o in qualunque utilità economicamente apprezzabile.