Cass. pen. n. 13055 del 15 novembre 1999
Testo massima n. 1
Il giudice ha il potere di concedere, anche d'ufficio, la sospensione condizionale pure in caso di condanna a sola pena pecuniaria, motivando sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 163 c.p. Altrimenti in presenza di elementi di valenza positiva, come l'assenza di precedenti penali, è tenuto a motivare il diniego. Tale diniego, se giustificato con il rilievo che trattandosi di pena pecuniaria la sospensione non sarebbe favorevole all'imputato, sarebbe illegittimo perché comporterebbe la disapplicazione, relativamente ad un intero settore della pena, di un beneficio governato da finalità di politica criminale che prescindono dall'interesse particolare dell'imputato e, in special modo, dall'opportunità di riservare il beneficio ad eventuali future condanne, che contrasta con il giudizio prognostico dell'astensione dalla reiterazione dei reati.