Cass. pen. n. 12444 del 2 novembre 1999

Testo massima n. 1


In tema di «estorsione contrattuale» la minaccia di far valere un diritto assume il connotato dell'illiceità soltanto quando è diretta ad ottenere un profitto ingiusto, e dunque non una qualsiasi controprestazione ma un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero addirittura non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto, che viene strumentalizzato per scopi contra ius, diversi cioè da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato. Al fine della configurazione del reato è dunque necessario che il giudice valuti in modo completo e coerente le pretese contrapposte delle parti ed accerti che il profitto non sia affatto riferibile al diritto vantato e concretamente azionabile, mediante un apprezzamento di fatto che, ove sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

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