14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7231 del 29 marzo 2006
Testo massima n. 1
L’effetto dichiarativo-retroattivo della divisione — che poggia in via esclusiva sull’art. 757 c.c. e che l’art. 1116 c.c. estende al rapporto fra comproprietari che non sono coeredi — comporta che ciascun condividente sia considerato titolare ex tunc e cioè all’apertura della successione, dei beni assegnatigli, saldando l’intervallo di tempo che separa la delazione [ e la conseguente accettazione dell’eredità ] dalla divisione. Tale natura dichiarativa esclude che la divisione abbia anche efficacia traslativa, poiché l’atto che la dispone [ consista in una sentenza o in un contratto ] non comporta un effetto di trasferimento fra i condividenti nei rapporti reciproci, né fra la comunione che si scioglie ed i singoli condividenti, dal momento che il titolo di acquisto del singolo condividente è da farsi risalire non all’atto divisionale, ma all’originario titolo che ha costituito la situazione di comproprietà, sciolta poi con la divisione, senza che possa ritenersi che gli effetti dell’atto che ha dato origine alla comunione si incrementino a seguito della divisione, poiché essi si modificano soltanto sotto l’aspetto qualitativo [ ovvero passando dalla quota indivisa al bene attribuito con l”`apporzionamento” ], essendosi l’acquisto del coerede o del comproprietario di cose comuni già realizzato. [ Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata con la quale, in un caso di riscatto agrario esercitato dai ricorrenti con riferimento ad un contratto di vendita del 1990 avente ad oggetto solo una quota indivisa pari alla metà del fondo dedotto in controversia, era stato correttamente ritenuto che l’oggetto dell’azione di riscatto non poteva essere più ampio di quella metà indivisa, non potendosi estendere, in particolare, alla seconda metà indivisa non oggetto della vendita stessa; poiché l’acquisto di quest’ultima era conseguita soltanto alla divisione intervenuta nel 1991, che non essendo qualificabile come atto di trasferimento a titolo oneroso, non poteva essere suscettibile di prelazione e riscatto ].
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