Cass. pen. n. 7530 del 26 giugno 1998

Testo massima n. 1


Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici perché, nell'ambito dei poteri discrezionali che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento.

Testo massima n. 2


In materia di valutazione del concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, il potere discrezionale di cui all'art. 69 c.p. è illegittimo se fondato su un elemento di giudizio che prenda in considerazione il comportamento difensivo o processuale in genere dell'imputato, costituente esplicazione del diritto di difesa, e ne faccia discendere conseguenza di immeritevolezza. (Nella specie, la Corte ha annullato il giudizio di comparazione fra le circostanze, limitato dai giudici di merito all'equivalenza in considerazione del rifiuto dell'imputato di sottoporsi al test del DNA).