Cass. pen. n. 3544 del 13 agosto 1998

Testo massima n. 1


L'art. 129, comma secondo, c.s. che prevede la sospensione della patente di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti dal precedente art. 119, non contempla anche l'ordine di consegna del documento, ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione generale della motorizzazione civile. Ne consegue che non risponde del reato di cui all'art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta causa che non ottemperi all'ordine dell'autorità amministrativa di consegnare il documento, dal momento che il relativo potere non compete alla P.A., ove non espressamente contemplato. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto di poter trarre un argomentum a contrario dalla circostanza che, in relazione ad altre ipotesi — revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della commissione di reati — è espressamente previsto che l'autorità ordini al titolare della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile in subiecta materia l'art. 212, comma quarto, c.s., secondo cui è responsabile ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l'obbligo di cessare da una determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti).

Normativa correlata