Cass. pen. n. 2598 del 27 febbraio 1998
Testo massima n. 1
I reati di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, e di getto pericoloso di cose hanno di regola carattere istantaneo, e solo eventualmente permanente. La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni siano connesse all'esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo. (Fattispecie in materia di esercizio di un panificio).