Cass. civ. n. 5822 del 05 marzo 2024

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno - Attività giudiziale di interpretazione della norma - Estensione del giudicato - Limiti - Fondamento - Fattispecie.


In tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale, respingendo l'eccezione di giudicato esterno, aveva operato un'autonoma valutazione della fattispecie oggetto di giudizio, relativamente alla legittimità del metodo utilizzato dall'Ente comunale per la stima dell'immobile soggetto ad ICI).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 211 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

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