Cass. pen. n. 1195 del 7 maggio 1998

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha affermato la sussistenza del reato nella condotta del soggetto che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedisce all'avente diritto di entrare nella propria abitazione).

Normativa correlata