Cass. pen. n. 9553 del 24 ottobre 1997
Testo massima n. 1
L'effetto estintivo della prescrizione che maturi nella pendenza del ricorso per cassazione produce i suoi effetti anche con riferimento agli imputati non ricorrenti indipendentemente dalla fondatezza dei motivi prospettati dal ricorrente, purché non di natura strettamente personale.