Cass. pen. n. 4265 del 9 maggio 1997

Testo massima n. 1


Se il sequestro di persona viene eseguito per ottenere l'adempimento di una pretesa legittima, deve essere esclusa la sussistenza del reato previsto dall'art. 630 c.p., ossia del sequestro a scopo di estorsione, mentre si pone l'alternativa tra la configurabilità del solo esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p. ovvero del concorso di detto reato con il sequestro di persona previsto dall'art. 605 c.p. Se, per contro, il profitto perseguito è ingiusto, deve escludersi la sussistenza del reato di cui all'art. 393 c.p., che si applica ai casi in cui l'agente potrebbe ricorrere al giudice, e sussiste solo il reato di cui all'art. 630 c.p.

Normativa correlata