Cass. pen. n. 3585 del 30 giugno 1997
Testo massima n. 1
Il beneficio della liberazione anticipata può essere concesso anche al condannato che si trovi in regime di liberazione condizionale, sicché la mancanza di un attuale stato di detenzione non è di per sè ostativa alla riduzione di pena di cui all'art. 54 della legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario), sempre che il periodo per il quale è richiesto il beneficio sia antecedente alla liberazione condizionale e riguardi il tempo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena.