Cass. pen. n. 1666 del 21 febbraio 1997
Testo massima n. 1
In materia di circostanze attenuanti, l'art. 62 bis c.p. prevede il potere discrezionale del giudice di prendere in considerazione altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, e neppure è tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell'art. 133 c.p.; ma è sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 62 bis c.p.