14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5372 del 5 aprile 2003
Posted at 16:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel sancire la nullità del contratto per contrasto con norme imperative, l’art. 1418 c.c. fa salvo il caso in cui «la legge disponga diversamente». Ne consegue che tale nullità va esclusa sia quando risulta espressamente prevista una diversa forma di invalidità [ es., annullabilità ] sia quando la legge assicura l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi, quali la decadenza da benefici fiscali e creditizi [ es., art. 28 legge n. 590 del 1965 ].
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