Cass. pen. n. 8788 del 30 settembre 1996
Testo massima n. 1
Il giudizio di comparazione tra circostanze di diverso segno regolato all'art. 69 c.p. è imposto dalla necessità di una valutazione complessiva del fatto delittuoso, tale che, fermo il principio di proporzione tra pena e reato, consenta nel determinare la pena in concreto di tener conto della particolare personalità del reo, considerata sotto ogni aspetto sintomatico e della sostanziale entità della condotta criminosa. Il giudizio di comparazione predetto è connotato pertanto dal carattere dell'obbligatorietà, apparendo esso imprescindibile nel sistema di legge non soltanto per la valutazione globale del fatto e della personalità del reo, come già detto, ma anche per consentire al giudice sovraordinato di controllare il rispetto del principio di legalità della pena da parte del giudice sottordinato.