Cass. pen. n. 8167 del 3 settembre 1996
Testo massima n. 1
Per ciò che concerne i limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.) la possibilità di concedere ulteriormente il beneficio in parola in base al cumulo della pena da infliggere con quella irrogata con la «precedente condanna» concerne esclusivamente l'ipotesi, come rivelato dall'uso del singolare, che solo la condanna sospesa preceda quella da infliggere, escludendo, la irrogazione di condanna intermedia, la possibilità di una prognosi favorevole circa la condotta futura dell'imputato.