Cass. pen. n. 666 del 22 gennaio 1996
Testo massima n. 1
Lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato si presume fino a prova contraria perché l'indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva, quanto alla rilevazione del predetto stato, dall'apparenza della situazione, e non da uno specifico accertamento. La prova contraria per vincere la presunzione deve essere data da chi l'allega con la conseguenza che, ove fornita, la notificazione è nulla.