Cass. pen. n. 4880 del 15 maggio 1996

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni di cui agli artt. 659 e 674 c.p., non è configurabile la colpa nei confronti di soggetto, titolare di stabilimento industriale, che abbia adottato, anche con notevole anticipo rispetto alle ditte concorrenti e con considerevole dispendio di risorse in termini economici, tecnologie di intervento altamente qualificate per prevenire le immissioni.

Normativa correlata