Cass. pen. n. 4308 del 21 gennaio 1996
Testo massima n. 1
Per la sussistenza del delitto di estorsione non si richiede che la volontà del soggetto passivo, per effetto della minaccia, sia completamente esclusa, ma che, residuando la possibilità di scelta fra l'accettare le richieste dell'agente o subire il male minacciato, la possibilità di autodeterminazione sia condizionata in maniera più o meno grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato; se la minaccia, viceversa, si risolvesse in un costringimento psichico assoluto, cioè in un annullamento di qualsiasi possibilità di scelta, ed il risultato dell'agente fosse il conseguimento di un bene mobile, si configurerebbe infatti un vero e proprio «impossessamento» e, conseguentemente, il diverso reato di rapina. (In applicazione di detto principio la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva escluso la configurabilità del delitto di estorsione in una fattispecie relativa a minaccia, effettuata dal responsabile di un'azienda del latte ad un fornitore, di escluderlo dalla possibilità di essere scelto fra le ditte fornitrici dell'azienda stessa se non avesse corrisposto una percentuale sull'importo di uno stipulando contratto).