Cass. pen. n. 603 del 20 gennaio 1995

Testo massima n. 1


In tema di notifiche all'imputato presso l'abitazione o il luogo ove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa, la consegna dell'atto a persona convivente, ai sensi dell'art. 157, comma 1, seconda parte, c.p.p. è legittimamente effettuata anche se la convivenza tra consegnatario e destinatario sia solo temporanea, come quando tragga origine da un rapporto di collaborazione, nell'espletamento di faccende in ambito domestico. (Fattispecie di consegna dell'atto alla baby-sitter).

Normativa correlata