Cass. pen. n. 5901 del 23 maggio 1995
Testo massima n. 1
Quando, per le caratteristiche della situazione concreta, le forze dell'ordine non siano libere di intervenire in ogni momento dell'azione criminosa ma debbano attendere il compimento di questa, è da escludere che le stesse abbiano continuativamente mantenuto il controllo e la vigilanza sulla refurtiva che, sia pure temporaneamente, deve considerarsi nella piena disponibilità degli autori del furto i quali, a causa delle condizioni sfavorevoli alle forze dell'ordine, ben potrebbero allontanarsi impunemente con essa. In tal caso, il furto deve ritenersi consumato, e non già tentato, a nulla rilevando che per l'intervento delle forze dell'ordine i colpevoli non abbiano conseguito il profitto in via definitiva, in quanto hanno avuto, sia pure per breve tempo, l'autonoma ed esclusiva disponibilità della cosa. (Nella fattispecie i carabinieri erano stati costretti ad intervenire all'ultimo momento per le particolari circostanze di tempo e luogo, di notte ed in aperta campagna).