Cass. pen. n. 5626 del 11 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca dell'indulto con la cosiddetta procedura de plano, ossia senza l'osservanza delle forme e delle garanzie del contraddittorio di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 666 c.p.p., è affetto da nullità assoluta.