Cass. pen. n. 4743 del 28 aprile 1995

Testo massima n. 1


Poiché il momento consumativo del furto è costituito dalla sottrazione della cosa, passata, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stata sottratta, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sono irrilevanti, ai fini della consumazione del delitto, sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un pronto recupero della stessa, sia il criterio temporale, relativo alla durata del possesso del responsabile, sia le modalità di custodia e di trasporto della refurtiva. (Nella fattispecie l'imputato ha dedotto che i giudici avrebbero dovuto ritenere l'ipotesi di furto tentato, e non già consumato, in quanto non vi era stata autonoma disponibilità della refurtiva, in difetto di un lasso di tempo apprezzabile del possesso).

Normativa correlata